Il Tribunale ha accolto un ricorso che ho proposto, insieme all’Avvocato Valerio Impellizzeri, nell’interesse della Lega Abolizione della Caccia. Tra i nostri motivi di ricorso, il TAR ha accolto quello sulla erroneità del calcolo della superficie allagata dell’azienda faunistica.
Con la sentenza n. 622 del 29 aprile 2021, quindi, il TAR Toscana ha annullato l’autorizzazione della AFV Laguna di Orbetello e la correlativa Valutazione di incidenza ambientale.
Le prescrizioni impartite dalla Regione, anche in sede di VINCA, muovevano da una errata descrizione del territorio della AFV, che confonde il concetto di “area umida” (definito dalla Convenzione di Ramsar) con quello di “superficie allagata” (stabilito dalla normativa regionale) con l’effetto di consentire una pressione venatoria superiore ai limiti prestabiliti per le aziende venatorie palustri.
L’art. 27 del Regolamento regionale 48/R, come rilevato dai Giudici, prevede che il numero di cacciatori ammessi al prelievo non deve superare il rapporto di un cacciatore per 10 ettari di ‘superficie allagata’, operando dunque riferimento all’ampiezza dell’ specchio d’acqua della laguna. Negli atti autorizzatori, invece, la Regione ragguaglia il numero dei cacciatori ammessi all’estensione dell’intera area umida, che comprende anche ampi tratti di terraferma, consentendo quindi un numero di cacciatori ed appostamenti superiore al parametro legislativo.
L’attività della “dubbia” AFV Laguna di Orbetello è stata dunque inibita dal TAR.
Ecco alcuni link utili dove poter seguire la vicenda:
- https://www.ilgiunco.net/2021/05/01/lac-il-tar-ha-bloccato-lazienda-faunistico-venatoria-laguna-di-orbetello
- https://www.osservatorioagromafie.it/istituzione-di-unazienda-faunistico-venatoria/
Confermando il nostro giudizio negativo sull’attività venatoria in sé considerata, confidiamo che, almeno in questo caso, fintanto che la Regione Toscana non adotterà una disciplina legittima, nella Laguna di Orbetello si potrà andare solo per ammirarne le bellezze naturali!